by Lo Staff di Cassa Lombarda 20 Gennaio 2021
DECRETO LEGGE CURA ITALIA – PRIVATI / PROFESSIONISTI / PARTITE IVA
FONDO DI SOLIDARIETÀ MUTUI PRIMA CASA
Il Fondo di Solidarietà, gestito da Consap S.p.A., consente ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisito della prima casa d’importo non superiore a 250.000 euro di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.
Il D.L. n. 9/2020 (art. 26), emanato al fine di far fronte all’emergenza Coronavirus, ha esteso l’intervento del Fondo introducendo un’ulteriore casistica: la sospensione del lavoro per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi e la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi, corrispondente a una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo.
Per questa casistica, la sospensione delle rate del mutuo può essere concessa per una durata massima complessiva non superiore a:
Vi invitiamo a consultare preventivamente anche l’Avviso “Fondo di solidarietà mutui prima casa” che raccoglie tutte le informazioni per inviare correttamente la richiesta di sospensione.
Per la risposta alle domande più frequenti, Vi invitiamo a consultare l’apposita sezione all’interno del sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Domande e risposte sulle nuove misure economiche – COVID-19)
- 6 mesi, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro compresa tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi;
- 12 mesi, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
- 18 mesi, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
- morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.
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