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BAIL IN
INFORMATIVA SULLE PROCEDURE DI RIDUZIONE O CONVERSIONE DEGLI STRUMENTI AZIONARI E DI BAIL-IN DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Alcuni degli strumenti finanziari che possono essere presenti nel dossier titoli o inclusi nelle eventuali gestioni patrimoniali quando emessi da banche, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di investimento (SIM o investment firms) appartenenti all’Unione Europea, nonché i depositi in denaro per l’importo eccedente 100.000 Euro possono essere soggetti alla nuova disciplina introdotta nell’ordinamento italiano dai decreti di recepimento della Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), che ha introdotto in tutti i paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento.
La nuova normativa prevede in particolare che, quando si verifichino i presupposti per la gestione della “crisi” dell’intermediario, l’Autorità di risoluzione, allo scopo costituita sia a livello nazionale, che comunitario, disponga:
- la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi da banche o da altri intermediari in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o rischio di dissesto dell’intermediario. Le disposizioni sulla riduzione e conversione possono essere applicate agli strumenti di capitale emessi da banche o altri intermediari dal 16 novembre 2015;
- quando la misura della riduzione o conversione degli strumenti di capitale non sia sufficiente, l’adozione di misure di risoluzione dell’intermediario o la liquidazione coatta amministrativa. In particolare, nel caso in cui l’azzeramento del capitale non sia sufficiente a coprire le perdite e non si voglia considerare la strada della liquidazione, si opterà per il bail-in. Applicare il bail-in significa svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni, con l’obiettivo di assorbire le perdite e ricapitalizzare l’intermediario in crisi o una nuova entità, che ne porti avanti le funzioni essenziali. L’intervento pubblico è previsto solo in circostanze straordinarie, per evitare ripercussioni serie sul sistema finanziario. Le disposizioni sul bail-in sono applicate agli strumenti finanziari e ai contratti derivati emessi da banche o altri intermediari dal 1° gennaio 2016.
Il bail-in prevede che nessun azionista e creditore debba sopportare perdite superiori a quelle che subirebbe a causa di una liquidazione coatta amministrativa.
Alcune passività della banca o intermediario in crisi (come i depositi fino a 100.000 Euro, le passività garantite e le passività interbancarie con scadenza ordinaria inferiore a 7 giorni) sono escluse dal bail-in. In circostanze particolari, quando l’applicazione di tale strumento comporti, ad esempio, un rischio per la stabilità finanziaria ovvero possa compromettere la continuità di funzioni essenziali, la Banca d’Italia può escludere anche altre passività, sempre che sia effettuato un bail-in pari ad almeno l’8% del totale passivo. Il Fondo Nazionale di Risoluzione, alimentato da contributi delle banche, potrà coprire il relativo fabbisogno di capitale, entro il limite del 5% del totale passivo.
Riportiamo di seguito il dettaglio dei principali strumenti coinvolti ed esclusi dal bail-in:
- Strumenti Coinvolti
- Azioni bancarie e quote di capitale;
- Warrant;
- Obbligazioni bancarie;
- Titoli subordinati;
- Pronti contro termine;
- Certificati di deposito al portatore;
- Depositi non protetti dal sistema di garanzia dei depositi (ossia per importi eccedenti 100.000 Euro);
- Contratti derivati.
- Strumenti Esclusi
- Depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi (ossia per importi fino a 100.000 Euro);
- Passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite e gli altri strumenti garantiti;
- Passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria;
- Passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni;
- Passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
- Debiti verso i dipendenti, debiti commerciali e fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.
- Esclusioni Eccezionali
- Attività che, incluse nel bail-in, minerebbero la stabilità del sistema finanziario/economico (posizioni attive di grosse autorità/società influenti a livello nazionale);
- Attività complesse che, se utilizzate nella pratica di bail-in, allungherebbero i tempi d’esecuzione;
- Attività che, incluse nel bail-in, distruggerebbero valore, con conseguenze peggiorative anche per gli altri creditori.
Il bail-in si applica seguendo un ordine gerarchico la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.
L’ordine di priorità per il bail-in è il seguente:
- gli azionisti;
- i detentori di altri titoli di capitale;
- gli altri creditori subordinati;
- i creditori chirografari;
- le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l’importo eccedente i 100.000 Euro;
- il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti.
Per dare attuazione alle misure di risoluzione, la Banca d’Italia ha il potere di assumere il controllo della banca soggetta a risoluzione ed esercitare tutti i diritti e poteri conferiti ai suoi azionisti e ai suoi altri proprietari e al suo organo di amministrazione. Inoltre, la Banca d’Italia può esercitare, tra gli altri, i seguenti poteri:
- disporre il trasferimento a terzi di azioni o di altre partecipazioni emesse dall’ente sottoposto a risoluzione;
- disporre la cessione a terzi interessati di beni e rapporti giuridici dell’ente sottoposto a risoluzione;
- ridurre o azzerare il valore nominale di azioni o di altre partecipazioni emesse dall’ente sottoposto a risoluzione, nonché annullare le azioni o i titoli;
- ridurre o azzerare il valore nominale delle passività ammissibili dell’ente sottoposto a risoluzione o il debito residuo derivante dalle medesime passività;
- annullare, ove necessario, i titoli di debito emessi dall’ente sottoposto a risoluzione, ad eccezione delle passività garantite;
- convertire passività ammissibili in azioni o in altre partecipazioni dell’ente sottoposto a risoluzione o di una società che lo controlla o di un ente-ponte;
- disporre che l’ente sottoposto a risoluzione o la società che lo controlla emetta nuove azioni, altre partecipazioni o altri strumenti di capitale, compresi strumenti convertibili in capitale.
Prima di effettuare un investimento, La invitiamo pertanto a consultare il Suo private banker di riferimento, che Le fornirà una valutazione professionale dei potenziali rischi del titolo in cui intende investire anche ai fini della normativa sulla riduzione o conversione degli strumenti di capitale e sul bail-in.
Facciamo inoltre presente che nelle gestioni patrimoniali possono essere presenti o potranno essere inseriti in futuro titoli assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o, successivamente al 1° gennaio 2016, a bail-in. Cassa Lombarda valuterà attentamente i potenziali rischi dei titoli in cui investono le gestioni, per fornirle sempre un grado di protezione adeguato e coerente con il Suo profilo di rischio, anche alla luce della nuova normativa sulla gestione delle eventuali crisi degli intermediari finanziari.